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Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana
Legislazione preunitaria
 
Le gride e gli editti dello Stato di Milano
(1560 - 1796)
Appendice

 
 
 
Qualche parola sul glossario

 
 
Fiammetta Giovannelli Onida


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Il glossario delle Gride generali dello Stato di Milano (periodo spagnolo e austriaco) contenute nella raccolta della Biblioteca Universitaria di Pavia da noi esaminata conclude la nostra catalogazione e trattazione di un materiale che è affascinante da qualunque punto di vista lo si esamini, sia esso storico, politico, economico o linguistico. Tale catalogazione faceva parte di un vasto progetto, chiamato BEGA (Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana), promosso dal prof. Piero Fiorelli direttore dell'Istituto[1] appena nato, che era diretto a individuare le fonti della lingua giuridica italiana nei vari generi letterari.

Il progetto fu diviso in due parti[2]: l'opera ora in pubblicazione è compresa nella II parte.

Il corpus, da cui abbiamo attinto per creare questo glossario, è legislativo: quel corpus, pur esiguo e limitato nel numero delle gride (solo 44) e nelle materie (solo 8), rappresenta per noi la base del diritto principesco, la legge (da cui sono certamente in seguito derivati ragionamenti giuridici più articolati e complessi[3], fondamentale esempio della voce ufficiale[4] del legislatore, a Milano e in quei secoli[5].

Come ho già detto nella premessa alle gride generali, le gride generali, a differenza delle gride particolari (che, sebbene di rado, sono a volte scritte in spagnolo o tedesco[6]) sono tutte in lingua italiana fin dalla prima del 1583[7]. Ricordiamo che la stampa fin dal suo inizio ha agevolato il diffondersi di quel tipo di legislazione spicciola che più strettamente entra in contatto con la gente a cui è diretta, i fogli volanti, i manifesti, le gride, insomma, che devono con urgenza comunicare disposizioni nuove o ricordare e confermare quelle troppo spesso disattese. Nel caso delle gride generali questo carattere di immediatezza e occasionalità sembra scomparire per essere sostituito da una volontà di consolidamento della volontà legislativa in relazione ad alcune materie. La grida generale può avere nella sua emanazione anche una cadenza annuale, ma questo non toglie che la sua caratteristica è sempre quella di essere una "grida" (legislazione occasionale) che non entrerà mai a far parte di quella legislazione più illustre che spesso viene pubblicata in latino ancora verso la fine del Seicento.

L'importanza della grida generale, tuttavia, consiste nell'essere a tutti gli effetti una vera e propria legge (come lo sono del resto le gride particolari) che trova la sua materia nella vita stessa dello Stato, nel suo normale funzionamento ed esigenze quali il bisogno primario di provvedere alle entrate (dazi e imposte varie), la protezione dei generi alimentari (lotta al contrabbando), la tutela delle zone di caccia e del loro ambiente, la salute come prevenzione dalle malattie letali.

Per questo ci è sembrato importante trarre da qui, da questo insieme di disposizioni legislative già organizzate per materia, le parole che ci sono sembrate, per vari motivi, più bisognose di chiarimento o comunque interessanti: costrutti o parole disusate di origine latina (cadere in commesso, canepa), forme lessicali che sono italianizzazioni di parole di area settentrionale o solo lombarda (grattonata, gussolo, malossaro), forme dialettali che spesso derivano dal latino (azza, sfroso, garzare, rudiera) o dal latino medievale (butirro, striviere) o dal latino volgare (rancio) o dal greco (abbaco); il glossario contiene anche quei termini che derivano da altre lingue europee come il francese, lo spagnolo, il tedesco (preponta, codicitia, aspa) o dall'arabo (baracano, bernuzzo), termini che spesso sono entrati nelle lingue suddette dal latino e che ci giungono non direttamente da questo ma attraverso la lingua straniera (codicitia) o, al contrario, termini che erano entrati già nel latino medievale dall'altra lingua (baracano); e infine parole che identificano istituti che oggi hanno assunto sfumature e connotati diversi (massaio, portiere).

Le parole rilevate appartengono ovviamente agli ambiti delle materie per le quali sono state emanate le 44 gride generali possedute dalla raccolta: la protezione contro lo sfroso delle biade, la tutela delle zone di caccia, la gabella grossa, il dazio sulla mercanzia, quello sull'olio, i risi, il dazio del sale, la sanità. Alcune gride hanno la terminologia tecnica specifica della materia di cui trattano: come quelle sulla caccia (dove si enumerano gli artifizi e armi con cui catturare le prede, come archibugio di culata, ballino, strusa, sonagliera, o i nomi degli uccelli, come sparaviere); o quelle sul dazio della mercanzia (dove si elencano in modo dettagliato i tessuti e i materiali di cui sono fatti, come agremani, accia, bombace, filosello e molti altri, nell'ambito del cotone, del lino e della seta); o quelle della sanità (dove appaiono parole come vaso di necessario, cisterna e cisternari, navazze stercorarie, rudi di stalla, cervellai e cervellerie).

Le parole, come vediamo, solo qualche volta sono strettamente giuridiche: appartengono soprattutto alla lingua comune spesso peculiare degli ambiti da cui derivano. D'altra parte il diritto, toccando ogni aspetto della vita ed estendendosi e dilatandosi straordinariamente insieme con l'esperienza umana, ha bisogno che sia il più esattamente possibile precisato il significato di ogni parola che definisce l'oggetto di una disposizione legislativa (nelle gride particolari ci sono casi in cui il legislatore stesso è costretto a interpretare una sua precedente disposizione): un glossario che illustri termini comuni dovrebbe quindi essere funzionale alla corretta comprensione di una grida.

L'intento che inizialmente ci aveva indotti alla compilazione di un glossario era stato solo quello di chiarire al lettore parole dialettali, o parole disusate, ora sconosciute e mal comprendibili, presenti nelle gride generali pubblicate. Ma quando si entra nel mondo delle parole e loro significati non è tanto facile tracciare una linea di confine oltre la quale ci si debba fermare, e così siamo andati avanti (in modo poco professionale e vagamente romantico) aggiungendo allargamenti alla primitiva idea: illustrando, quindi, anche termini che non appartenevano alle gride generali ma che si trovavano invece molto frequentemente usati nelle gride particolari; e ponendo, al contrario, restrizioni ai lemmi da scegliere, nel senso che non sempre parole della stessa famiglia, presenti nel corpus, sono state accolte nel glossario, avendo limitato l'accoglimento ai casi in cui tali parole avessero qualche significato peculiare (abbiamo quindi preso "osteria" e non "oste", ma "bergamina" e "bergamino"). Abbiamo messo tra parentesi le varianti grafiche e di forma, abbiamo cercato di dare connotati certi al significato tecnico che talvolta la parola assume o di chiarire la sua non appartenenza a questo (alcune parole come erbatico, normalmente usata per indicare il corrispondente tributo, qui significa solo erbaggio); abbiamo operato il rinvio per i sinonimi di una parola, senza ulteriormente definirli.

Il senso di insoddisfazione derivante dall'abbandono delle parole di cui sopra, ci ha spinti a trovare un rimedio nella consultazione in linea collegando il lemma scelto a tutte le parole della stessa famiglia: quindi, per esempio, al lemma "osteria" troviamo il collegamento (link) non solo a quelle parti di testo che contengono la parola "osteria" con le sue forme flesse, ma anche a "oste" e sue forme flesse. E così ugualmente per i lemmi costituiti da un verbo o da un aggettivo si trova il collegamento alle altre parole il cui significato non sia difforme dalle accezioni già descritte nel lemma. Si ricorda anche che le accezioni attribuite alla parola (una sola o più) riguardano unicamente i significati della parola stessa nell'ambito del corpus delle gride generali (con l'eccezione sopra detta delle poche parole tratte dal corpus più ampio delle gride particolari).

Nel caso di parole sinonimi, se una sola costituisce un lemma, oltre al rinvio da una all'altra troveremo riuniti i link dalle due parole ai rispettivi contesti nelle gride sotto quella che costituisce un lemma (sotto sfroso troveremo i link ai contesti anche di contrabbando).

Per la definizione, quando vi fosse, si è ricorsi ai vocabolari sotto indicati, ma se ne è citata la fonte unicamente quando la definizione è stata presa da un solo vocabolario e riportata testualmente. Altrimenti la definizione è stata da noi stessi desunta dal testo della grida in base al significato che ne è emerso. In quanto alle varie accezioni che può avere una parola, come abbiamo detto si è registrata solo quella o quelle che figurano nelle gride.

Tra le varianti di una parola è stata scelto come lemma di solito quella più corrispondente alla forma italiana (è lemma mercante e non marcante), con l'eccezione dei casi in cui proprio la variante dialettale presentava esigenza di chiarimento (è stato posto come lemma bagaggio e non bagaglio).

L'etimologia delle parole non è stata sempre messa: essa è stata data nei casi in cui la parola si presenta come una italianizzazione di termini lombardi che, a loro volta, hanno derivazioni latine, francesi, spagnole o tedesche.

L'avere deciso di stampare il glossario (che può essere consultato, quindi, sia su carta che in linea) corrisponde da una parte al desiderio di un sia pure parziale ritorno alla solida, amata pubblicazione cartacea, particolarmente utile a tutti quelli che non hanno continuità di dimestichezza con le possibilità offerte dall'informatica, dall'altro all'idea di mostrare al lettore come il mezzo informatico (la realizzazione informatica è di E. MARINAI) possa tuttavia colmare la limitatezza della stampa fornendo collegamenti inusuali: per esempio, in linea le voci del glossario sono riconducibili al testo delle gride stesse per rendere visivamente chiaro e controllabile il significato della parola leggendola nel suo contesto (solo alcune, poche, parole non sono riconducibili al testo e sono quelle tratte dalle gride particolari di cui dicevamo sopra).
 

Vocabolari consultati

  • ARRIGHI, Cletto, Dizionario milanese-italiano, Milano, Hoepli, 1896
  • BOSSHARD, Hans, Saggio di un glossario dell'antico lombardo, Firenze, Olschki, 1938 (rist. anast. Bologna, Forni, 1986)
  • BATTAGLIA, Salvatore, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, 1961-2002, voll. 21
  • CHERUBINI, Francesco, Vocabolario milanese-italiano, Milano, Imp. Regia Stamperia, 1839 (rist. anast. Milano, Aldo Martello, 1968)
  • Lessico universale italiano, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1968-1981, voll. 24 + Supplementi
  • REZASCO, Giulio, Dizionario del linguaggio italiano storico amministrativo, Firenze, 1881 (rist. anast. Bologna, Forni, 1966)
  • TOMMASEO, Niccolò - BELLINI, Bernardo, Dizionario della lingua italiana. Nuova ristampa dell'edizione integra, Torino, UTET (già fratelli Pomba), 1929, voll. 6
     

Abbreviazioni utilizzate

agg. (aggettivo)ant. (antico)
deriv. (derivato)deverb. (deverbale)
dimin. (diminutivo)disus. (disusato)
f. (femminile)fig. (figurato)
fr. (francese)lomb. (lombardo)
intr. (intransitivo)lat. (latino)
locuz. (locuzione)lomb. (lombardo)
m. (maschile)mediev. (medievale)
mil. (milanese)part. pres. (participio presente
part. pass. (participio passato)pl. (plurale)
rifl. (riflessivo)s. (sostantivo)
spagn. (spagnolo)ted. (tedesco)
tr. (transitivo)v. (vedi)
vb. (verbo)volg. (volgare)


Note

[1]Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG) del CNR, ora Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG).

[2]La I parte (BEGA Maggiore) era relativa ai Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1800 (Bibliografia cronologica a cura di T. BIGAZZI, M. CASO CHIMENTI, F. GIOVANNELLI ONIDA, M. C. VIGNI PECCHIOLI + Indici a cura delle stesse e di L. PAPINI (Firenze, Olschki, 1978-1993, tomi 4, voll. 8). Su CD-Rom la Bibliografia è uscita nel 1999 (Napoli, ESI) interamente rivista, ampliata con nuovi documenti; corredata delle immagini di alcuni frontespizi e di un lemmario, a cura di F. GIOVANNELLI ONIDA. I requisiti per l'accoglimento di un'opera nella Bibliografia erano essenzialmente quattro: l'opera doveva essere un'edizione, quindi a stampa, doveva presentare l'elemento essenziale della giuridicità, doveva essere scritta in lingua italiana totalmente o parzialmente ed essere un'edizione antica (stampata entro l'anno 1800). Per una più dettagliata esposizione e chiarimento dei criteri si rimanda all'Introduzione di E. SPAGNESI alla Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana. Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1700, Firenze, Olschki, 1978 e alle Considerazioni e note sulla Bibliografia di F. GIOVANNELLI ONIDA nel CD-Rom sopra citato.
La II parte (BEGA Minore) doveva occuparsi di registrare quella legislazione principesca preunitaria (e noi abbiamo qui scelto quella dello Stato di Milano, mentre le ricercatrici M. Caso Chimenti e L. Papini si sono dedicate alla legislazione medicea) che non rientrasse nella categoria "statutaria" (corpi legislativi fondamentali per la loro stessa natura o fisicamente consistenti in quanto composti di un certo numero di pagine) bensì presentasse il carattere della occasionalità, che fosse legislazione "minuta" emanata dalle magistrature in seguito ad esigenze del momento, legislazione che quasi sempre appariva sotto forma di manifesto destinato ad essere attaccato sulle piazze "nei luoghi soliti" e gridato dal pubblico "trombetta" alle persone che gli si affollavano intorno; quei fogli (bandi, gride, editti, proclami e altro) che adesso troviamo riuniti in raccolte "fattizie" a volte anche rilegate da qualche solerte archivista in grossi volumi, purtroppo a volte un po' tagliati per renderli tutti uguali come formato, o piegati malamente ...

[3]La distinzione tra "linguaggio del diritto" (discorso del legislatore) e "linguaggio sul diritto" (discorso del giurista) la troviamo bene espressa in E. SPAGNESI, Introduzione cit., Firenze, Olschki, 1978, p. XXXVI e segg.

[4]Possiamo parlare di "ufficialità" relativamente al linguaggio del legislatore che esprime una volontà definitiva e collettiva al di sopra delle parti? Dice E. SPAGNESI (Introduzione cit., p. XXXVII) che "il discorso inserito in una disposizione legislativa risulta privilegiato: in virtù della sua collocazione, e soltanto per questa, esso tende a proporsi come modello, cioè come ragionamento per eccellenza". Cfr. anche P. FIORELLI, Qualche dubbio sulla lingua del diritto, in Intorno alle parole del diritto, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 436-437.

[5]La legge fondamentale dello Stato di Milano sono state le Novae Constitutiones, scritte in latino e promulgate il 27 agosto 1541. L'idea di riunire in un unico codice le leggi e costituzioni dei duchi di Milano partì da Ludovico il Moro, ma solo con Francesco II Sforza i lavori furono avviati. La sua morte avvenuta nel 1535 ne interruppe la compilazione, che fu ripresa e terminata da Carlo V che la promulgò alla data sopradetta.

[6]Le gride con testo in spagnolo sono solo 10, quelle con testo tedesco o italiano-tedesco sono solo 3. Se si considerano le gride con anche solo parti in spagnolo(e sono quelle che contengono il testo di editti sovrani riportati per intero), esse (comprese quelle generali) sono complessivamente 17; le gride con testo tedesco o con parti in tedesco sono 4 (e vale il discorso fatto per lo spagnolo). In latino possiamo dire che non ce ne sono, anche se il testo latino figura una volta in una grida che fa riferimento e riporta un decreto del tribunale scritto in latino.

[7]Ricordo che l'italiano ha faticato non poco ad entrare nei vari campi del diritto: per la legislazione, in particolare, il volgare ha cominciato ad entrare nel XII secolo con alcuni brevi o statuti cittadini e successivamente con quelli delle corporazioni. Per una interessante analisi dell'avanzare del volgare nei vari settori della lingua giuridica, cfr. P. Fiorelli, La lingua del diritto e dell'amministrazione, in Storia della lingua, II. Scritto e parlato, Torino, Einaudi, 1994, pp. 553-597, ora in Intorno alle parole del diritto, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1-70.

Gride milanesi


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