Delibera n. 1728 del 07-07-2000 proposta da DELLAI

 

Criteri  per  l'espletamento della  procedura  ad  evidenza

pubblica  ai  fini dell'affidamento a soggetti terzi  delle

attività   di  controllo  e  di  riscossione  della   tassa

automobilistica provinciale ai sensi dell'art. 4, comma  4,

della  legge  provinciale  11 settembre  1998,  n.  10,  in

attuazione  delle  iniziative  inserite  nel  programma  di

gestione  per il periodo 1 gennaio 2000 / 31 dicembre  2000

del Servizio Entrate e Credito.

Il relatore comunica:

 

     l'articolo  4  della  legge provinciale  11  settembre

1998,  n. 10, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1999,

la  tassa  automobilistica provinciale e, in sede di  prima

applicazione,  ha  attribuito alla  Giunta  provinciale  la

facoltà  di  affidare  le  attività  di  riscossione  e  di

controllo della tassa, per un periodo massimo di due  anni,

all'Automobile club d'Italia (ACI).

    Tale  facoltà  è stata esercitata con la  deliberazione

n.  15005 del 30 dicembre 1998 seguita, in data 21  gennaio

2000,  dalla formale sottoscrizione di apposita convenzione

fra  la  Provincia autonoma di Trento e l'ACI,  convenzione

che  peraltro giungerà a scadenza il prossimo  31  dicembre

2000.

    Appare   ora  necessario,  al  fine  di  garantire   la

regolarità del gettito tributario, formalizzare una  scelta

strategica in merito alle modalità di gestione del  tributo

adottabili per il futuro, posto che l'entità delle  risorse

personali   ed   informatiche  interne  all'Amministrazione

provinciale  non  consente di assumere la gestione  diretta

della tassa.

     Il  comma  4 del citato art. 4 della legge provinciale

n.  10/1998  demanda al relativo regolamento di esecuzione,

la  possibilità  di prevedere l'affidamento  a  terzi,  con

procedure  ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo

e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

     L'articolo 9 del regolamento, emanato con D.P.G.P.  n.

42-114/Leg.  di  data  21 dicembre 1998  e  modificato  dal

D.P.G.P.  n.  17-16/Leg. di data 25 novembre 1999,  prevede

infatti che le menzionate attività possano essere affidate,

in tutto o in parte, con procedure ad evidenza pubblica,  a

soggetti  terzi  e  definisce  i  requisiti  essenziali  da

valutare   all'atto   dell'individuazione   dei   possibili

affidatari.

     In  tale prospettiva, nel programma di gestione  delle

strutture  provinciali per il periodo 1 gennaio 2000  /  31

dicembre  2000,  approvato con deliberazione  della  Giunta

provinciale  n.  7986  di data 30 dicembre  1999,  fra  gli

obiettivi  assegnati  al  Servizio  Entrate  e  Credito,  è

prevista la definizione di criteri per l'espletamento della

gara  finalizzata all'individuazione del/i  soggetto/i  cui

affidare  l'attività  di controllo e di  riscossione  della

tassa automobilistica provinciale.

     L'obiettivo  di esternalizzare le menzionate  attività

di   riscossione   e   controllo  tributario,   provvedendo

all'affidamento  a soggetti terzi mediante  lo  svolgimento

delle  previste  procedure di pubblicità, rientra  pertanto

fra  gli  atti di programmazione dell'azione amministrativa

della Giunta provinciale per l'anno 2000 ed impegna in  tal

senso il Servizio di merito.

     Si ritiene ora indispensabile dare attuazione a quanto

previsto  dal  programma  di  gestione  2000  del  Servizio

entrate e credito, provvedendo alla definizione dei criteri

necessari    all'espletamento   della   gara    finalizzata

all'affidamento   a  soggetti  terzi  delle   attività   di

riscossione   e   controllo  della  tassa   automobilistica

provinciale.

     In  primo luogo, appare necessario che, anche  per  il

futuro, sia comunque salvaguardato, quale obiettivo minimo,

il   mantenimento   dell'attuale  struttura   organizzativa

composta  da  nove  punti di riscossione ed  assistenza  al

contribuente,  distribuiti  in  altrettanti  comuni   della

provincia   di   Trento  garantendo,   limitatamente   alle

strutture   dell'aggiudicatario,   la   salvaguardia    del

principio   della  gratuità  del  servizio  a  favore   del

contribuente.

     Si  evidenzia  altresì l'opportunità di esternalizzare

alcune  attività di gestione tributaria, in particolare  la

concessione  di  agevolazioni, esenzioni,  sospensioni  dal

pagamento  della  tassa  automobilistica,  che  attualmente

gravano  sugli uffici provinciali, definendo, in  un'ottica

di semplificazione, un unico interlocutore per l'assistenza

e consulenza sul tributo rivolta al cittadino e conservando

alle  strutture  provinciali compiti di supervisione  delle

attività complessive.

     Con  specifico  riferimento all'indizione  della  gara

finalizzata  all'affidamento  a  terzi  delle  attività  di

riscossione e controllo della tassa, si ritiene proponibile

l'adozione  della procedura ristretta mediante  licitazione

privata ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.

157,  evidenziando peraltro la necessità di  fissare  quale

requisito  essenziale per la partecipazione alla procedura,

l'aver   svolto   in  precedenza  servizi  di   riscossione

tributaria  analoghi  a  quelli  oggetto  di  gara  per  un

ammontare  delle riscossioni che in almeno uno  degli  anni

del  triennio  1997-1999 sia pari o  superiore  all'importo

complessivamente  riscosso dalla Provincia  nell'anno  1999

(81 miliardi).

    Nell'ipotesi di aggiudicazione, si ritiene di prevedere

la  stipulazione di un contratto di durata  triennale,  con

possibilità  di ulteriore affidamento a trattativa  privata

per  i  tre  anni successivi, ai sensi dell'art.  7  D.Lgs.

157/1995.  Anche per la fissazione dell'importo a  base  di

gara,  si propone di stabilire un unico importo commisurato

alle  complessive  prestazioni richieste,  ponderato  sulla

base   della   totalità  dei  servizi  ed   inclusivo   del

corrispettivo   per  le  operazioni  di   riscossione,   da

ipotizzarsi in numero pari alle riscossioni avvenute presso

gli   sportelli  ACI  convenzionati  nel  corso  del   1999

(102.800).

 

Tutto ciò premesso,

 

                   LA GIUNTA PROVINCIALE

 

-  udita la relazione;

-  visto  l'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre

   1998, n. 10;

-  visto  il  regolamento di cui al D.P.G.P. n. 42-114/Leg.

   dd.  21  dicembre 1998 recante "Disciplina  della  tassa

   automobilistica   provinciale",  come   modificato   dal

   D.P.G.P. n. 17-16/Leg. dd. 25 novembre 1999;

-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  7986

   di  data  30  dicembre 1999 che approva il programma  di

   gestione  delle strutture provinciali per il  periodo  1

   gennaio 2000 / 31 dicembre 2000;

-  visti gli atti e provvedimenti citati in premessa

 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

                      d e l i b e r a

 

1) di approvare i seguenti criteri per l'espletamento della

   procedura  ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento

   a  soggetti  terzi  delle attività  di  controllo  e  di

   riscossione  della tassa automobilistica provinciale  ai

   sensi  dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale  11

   settembre  1998, n. 10, in attuazione del  programma  di

   gestione  per  il periodo 1 gennaio 2000 /  31  dicembre

   2000 del Servizio Entrate e Credito:

 

   a) dal  1°  gennaio  2001 le attività di  riscossione  e

      controllo  della  tassa  automobilistica  provinciale

      dovranno essere affidate a terzi previa indizione  di

      gara   con   il  sistema  della  procedura  ristretta

      mediante  licitazione privata ai  sensi  del  decreto

      legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e s.m. ed i.;

 

   b) le  attività  di gestione tributaria  da  affidare  a

      terzi  dovranno comprendere gli adempimenti  connessi

      al  riconoscimento  delle agevolazioni,  esenzioni  o

      sospensioni     dal     pagamento     della     tassa

      automobilistica,  attualmente  svolti  dagli   uffici

      provinciali;

 

   c) dovrà  essere assicurato, come obiettivo  minimo,  il

      mantenimento   dell'attuale  struttura  organizzativa

      composta  di nove punti di riscossione ed  assistenza

      al  contribuente,  distribuiti in altrettanti  comuni

      della provincia di Trento;

 

   d) dovrà   costituire   requisito  essenziale   per   la

      partecipazione alla procedura ristretta l'aver svolto

      in   precedenza  servizi  di  riscossione  tributaria

      analoghi  a  quelli oggetto di gara per un  ammontare

      delle  riscossioni che in almeno uno degli  anni  del

      triennio  1997-1999 sia pari o superiore  all'importo

      complessivamente  riscosso dalla Provincia  nell'anno

      1999 (81 miliardi);

 

   e) dovrà   essere   salvaguardato  il  principio   della

      gratuità  del  servizio  a favore  del  contribuente;

      pertanto nessun onere economico potrà essere posto  a

      carico   dei   contribuenti  per  le  operazioni   di

      riscossione  effettuate  presso  gli  sportelli   del

      soggetto aggiudicatario;

 

   f) l'importo  annuale  a  base  di  gara  dovrà   essere

      omnicomprensivo e la sua quantificazione dovrà  tener

      conto  di  tutti i servizi di riscossione e controllo

      richiesti, comprese le ulteriori attività di gestione

      tributaria  richiamate alla lettera  b),  nonchè  del

      corrispettivo  per le operazioni di  riscossione,  da

      ipotizzarsi in numero pari alle riscossioni  avvenute

      presso gli sportelli ACI convenzionati nel corso  del

      1999 (102.800);

 

   g) il contratto avrà durata triennale, decorrente dal 1°

      gennaio    2001,   con   possibilità   di   ulteriore

      affidamento  a  trattativa privata  per  i  tre  anni

      successivi ai sensi art. 7, comma 2, lettera  f)  del

      D.Lgs. n. 157/1995.

 

2) di    disporre   che   all'attuazione   della   presente

   deliberazione provvede il Dirigente del Servizio Entrate

   e Credito.

 

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